L'art. 108, comma 2, del D.P.R. n.396/2000. Il rilascio dei certificati di stato civile da parte del Comune i residenza
L'art. 108, comma 2, del D.P.R. n.396/2000. Il rilascio dei certificati di stato civile da parte del Comune i residenza

In materia di certificazioni di stato civile, il comma secondo, dell'art. 108, del Regolamento dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), prevede il rilascio dei certificati di stato civile potendosi desumerne i contenuti anche dagli atti anagrafici. L'articolo di legge costituisce una novità rispetto all'ordinamento previgente non solo per le dirette modifiche al sistema certificativo dello stato civile, ma anche con riguardo a talune prerogative del servizio anagrafico, alcune dalla disciplina anagrafica previste, altre più attinenti ad una prassi consolidata sulla base di accreditate e condivisibili interpretazioni dottrinali. La certificazione di dati di stato civile desumibili dagli atti anagrafici è un istituto amministrativo di assoluta modernità, allineato con le necessità di snellimento e velocità della pubblica burocrazia ed in favore di un semplificato rapporto tra cittadino ed istituzioni.


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Gabriele Casoni

Membro del Consiglio di redazione della Rivista "Lo Stato Civile Italiano"  con la quale collabora dal 1996 quale autore, docente...

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