L'evidenza
ed il rigore della disciplina concernente l'utilizzo della posta
elettronica certificata è richiamato dalla sentenza n. 9892/2015
della Corte
di Cassazione, Sez. IV penale.
In essa è sancito
il principio secondo il quale non rileva un malfunzionamento del
sistema di ricezione della Posta Elettronica Certificata a
giustificare in buona fede la mancata ricezione di un messaggio
inviato a mezzo PEC. La questione è rilevante anche per gli
ufficiali dello stato civile, di anagrafe e per il responsabile
dell'Ufficio elettorale, che non potranno disconoscere, o
ammettere con ritardo motivato, messaggi pervenuti via PEC per
qualsiasi motivo non ricevuti a causa di malfunzionamenti del
sistema di ricezione e per difetto di organizzazione degli uffici
di smistamento dei messaggi pervenuti.
Note sui pagamenti
Pagamenti con Bonifico Bancario
sul c/c intestato a "Lo Stato Civile Italiano" Iban: IT05C0760102400000023377401 Causale "ANPR/ANSC/ELETTORALE: lo stato dell'arte"
Pagamenti con Bollettino Postale
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