Il preavviso di rigetto e il computo dei termini di conclusione del procedimento di variazione di residenza
Il preavviso di rigetto e il computo dei termini di conclusione del procedimento di variazione di residenza

L'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 ha introdotto un istituto di partecipazione procedimentale che mira a ricondurre il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione su un piano più democratico e paritetico. In questa prospettiva, il preavviso di rigetto diviene uno strumento posto a tutela dei privati e un onere procedimentale che informa l'operato di ogni pubblico ufficiale e, in conseguenza, anche dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei procedimenti avviati su istanza di parte. In questo videocorso, dopo aver esaminato nel dettaglio la disciplina di cui all'art. 10-bis della Legge n.241/1990, si analizzerà l'applicazione di tale istituto nei procedimenti di variazione di residenza su istanza di parte. In particolare, si porrà l'attenzione sul computo del termine finale di conclusione del procedimento, al netto dei differenti casi di sospensione del suddetto termine previsti dal medesimo art. 10-bis. La scelta non risulta casuale: i procedimenti anagrafici in oggetto sono infatti caratterizzati dalla formazione del silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica senza invio della comunicazione di preavviso di rigetto (art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989). Ciò comporta, per l'Ufficiale d'Anagrafe, l'onere di calcolare il termine di conclusione di ciascun procedimento di variazione di residenza a seconda delle vicende che connotano la singola fattispecie.

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Fulvio Moschettini

Laureato in Giurisprudenza, dopo un’esperienza formativa presso il Tribunale Ordinario di Lecce, nell’ufficio giudiziario di un Magistrato divenuto ...

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